Consiglio d'Istituto
Il
Consiglio di Circolo o di Istituto è organo collegiale di governo ed
in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da
attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Negli
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado è composto da 19
membri eletti, ad eccezione del Dirigente scolastico, membro di
diritto, dalle rispettive componenti: otto Docenti, due A.T.A.,
quattro genitori, quattro studenti. Il Consiglio d'Istituto ha
durata triennale, ad eccezione della componente alunni, che viene
rinnovata annualmente.
A
seguito della concessione dell'autonomia scolastica agli Istituti
scolastici, le competenze del Consiglio d'Istituto sono determinate
dal
T.U. n. 297/1994
integrato dal
D.I. n. 44/2001. In materia finanziaria e
patrimoniale il Consiglio: - adotta il P.O.F. elaborato e deliberato dal Collegio dei
Docenti; L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione al
Dirigente Scolastico all'accertamento delle entrate ed
all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate
accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e
non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono,
rispettivamente, residui attivi e passivi.
(D.I. 44/2001, art. 2, comma 8) La mancata approvazione, o l'approvazione in difformità dal
parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nei termini
prescritti del programma annuale e del conto consuntivo comporta la
nomina di un commissario ad acta da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale
(D.I. 44/2001, art. 18, commi 6 e 7). Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e responsabilità gestionali comporta una
competenza del Consiglio limitata agli atti fondamentali di
programmazione, verifica e controllo. In materia di attività
negoziale il Consiglio di Istituto delibera in ordine (D.I.
44/2001, art. 33, commi 1, 2 e 3): 1) alla accettazione
e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte
del dirigente, delle seguenti attività negoziali: Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività
negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di
istituto. In tali casi,
il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se
non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli
altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e
transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione
scolastica.
- approva il programma annuale;
- ratifica i
provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di
riserva;
- verifica lo
stato di attuazione del programma annuale ed approva le modifiche
necessarie;
- decide
in ordine all'affidamento del servizio di cassa;
- stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al
Direttore;
- approva
il conto consuntivo
-delibera il prelevamento dall'avanzo di
amministrazione per la copertura della perdita di gestione
dell'azienda. Qualora la perdita sia dovuta a cause permanenti o non
rimuovibili dispone la chiusura
dell'azienda destinando le
attrezzature ad attività didattiche;
- dispone l'immediata
cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi
quando i proventi
dell'azienda agraria non coprono tutti
i costi previsti;
- delibera la cessazione dell'attività
convittuale in caso di squilibri finanziari che persistono per più
di tre
esercizi finanziari;
- delibera lo sfruttamento
delle opere dell'ingegno prodotta sia nel corso delle attività
curricolari che
extracurricolari;
- fissa l'eventuale
limite di spesa eccedente 2.000,00 per l'acquisizione diretta,
senza
- comparazione di offerte, da parte del Dirigente
Scolastico, di acquisti, appalti e forniture.
In siffatte condizioni si
può ipotizzare che per l'attività del Consiglio, relativamente alle
materie di competenza, siano sufficienti tre riunioni annuali: una
per la programmazione (approvazione del programma annuale), una per
la verifica (esame dello stato di attuazione del programma) ed una
per il controllo (approvazione del conto consuntivo).
2) alla
costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o
compartecipazione a borse di studio;
3) all'accensione
di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
4) ai
contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione
di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione
scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni,
della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che
ostino alla dismissione del bene;
5) all'adesione
a reti di scuole e consorzi;
6) all'utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno;
7) alla
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o
privati;
8) all'eventuale
individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34,
com. 1;
9) all'acquisto
di immobili.
1) contratti
di sponsorizzazione;
2) contratti
di locazione di immobili;
3) utilizzazione
di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione
scolastica, da parte di soggetti terzi;
4) convenzioni
relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per
conto terzi;
5) alienazione
di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o
programmate a favore di terzi;
6) acquisto
ed alienazione di titoli di Stato;
7) contratti
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
8) partecipazione
a progetti internazionali.
Il Consiglio di Istituto delibera, inoltre, i criteri
di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso
gratuito. La Giunta Esecutiva
- propone il programma
annuale (bilancio) con apposita relazione di accompagnamento
dello stesso;
- propone le modificazioni al programma
annuale.
